La prescrizione medica

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Il tecnico ortopedico come altre professioni sanitarie agisce per una serie di atti ”dietro prescrizione medica” come previsto dall’art.1 del Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994 n.665. 

Il rapporto tra il medico e il tecnico ortopedico è quindi mediato dalla prescrizione medica. Una volta avuta la prescrizione, il tecnico ortopedico sviluppa la sua autonomia in relazione alla prestazione professionale richiesta.

Questa può essere effettuata del tutto autonomamente, nei casi in cui non siano necessarie altre specificazioni, o in collaborazioni con il medico laddove il tecnico o il medico o la situazione renda necessario il rapporto diretto.