E' il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Nomenclatore Tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal DM 332 del 27/8/1999 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 27/9/1999 ("Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe").
Il nomenclatore tariffario è l’elenco delle ortesi, delle protesi e degli ausili tecnici(dispositivi) diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti aventi menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa, erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Esso è costituito da tre parti:
- il testo del Decreto, che stabilisce le normativa per la prescrizione e la fornitura
- L'allegato 1 (a sua volta articolato in tre elenchi - elenco 1, elenco 2 ed elenco 3) che stabilisce tipologie e caratteristiche delle protesi, delle ortesi e degli ausili ammessi alla fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale
- L' allegato 2, che per le varie classi di prodotti stabilisce le condizioni di rinnovo, fornitura e garanzia
La parte più voluminosa è costituita dai tre elenchi dell'allegato 1, strumento fondamentale di lavoro per il medico specialista abilitato alla prescrizione degli ausili.
L’allaegato 1 si divide in tre parti:
- ELENCO 1 Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche
Contiene i dispositivi (protesi, ortesi) costrutiti di serie o su misura la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un Tecnico Ortopedico abilitato su prescrizione di un medico pecialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. Questi dispositivi sono destinati esclusivamente al paziente su cui sono prescritti e si intendono ceduti in propietà all’assistito: busti, ortesi, protesi, calzature, tuori, corsetti, plantari, carrozzine personalizzate.
- ELENCO 2 Nomenclatore degli Ausili Tecnici di serie
Contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l’internvento del Tecnico Ortopedico. Questi si dispositivi si intendono ceduti in propietà all’assistito: deambulatori, carrozzine materassi,letti, tripodi, quardipodi, stampelle, sollevatori, cuscini e protezioni antidecubito, rializi stabilizzatori per wc, sedie per doccia, bendaggi, pannoloni sacche per collo-ileostomia e urostomia, traverse etc.
- ELENCO 3 Nomenclatore degli acquistati dalle aziende USL
Contiene gli apparecchi acquistati direttamente della Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) ed assegnati in uso gratuito: ventilatore polmonare, nebulizzatore, respiratore, apparecchio aspiratore, montascale, apparecchio alimentatore etc.
Nel caso in cui l’assistito scelga un tipo di dispositivo non incluso nel Nomenclatore Tariffario, ma ad esso riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale, l’ASL autorizza la fornitura per un importo non superiore a quello previsto per il dispositivo contemplato nel Nomenclatore.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
- Invalidi civili
- Minori di 18 anni
- Soggetti ricoverati
- Soggetti in attsa di accertamento
- Soggetti in attesa di riconoscimento
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi è subordinata al preliminare svolgimento delle seguenti attività:
- FASE: prescrizione (redatta da un medico specialista del SSN)
- FASE: autorizzazione (rilasciata dall’ ASL di residenza dell’assistito)
- FASE: fornitura
- FASE: collaudo (che accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo)
ECCEZIONI
In casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità, l’ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore Tariffario, sulla base di criteri fissati dal Ministero della Sanità (Art.1 comma 6 del D.M. 27 agosto 1999)
SMARRIMENTO, ROTTURA, USURA, NON RIPARABILITA’
In questo caso è necessaria una dichiarazione sottoscritta dall’invalido o di chi ne esercita la tutela in base alla quale l’ASL può autorizzare per una sola volta la fornitura di un nuovo dispositivo prima che siano decorsi i tempi minimi previsti per il rinnovo.
RINNOVO PRIMA DEI TEMPI PREVISTI
In questo caso è necessaria una dettagliata relazione del medico prescrittore che evidenzi il motivo della sostituzione (es.particolari necessità riabilitative o terapeutiche, modifica dello stato psicofisico dell’assistito).












