Normativa vigente

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D.M. 14 settembre 1994, n. 665

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:

«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico; 

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

 2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:

a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; 

b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;

c) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubblicheo private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

2. 1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. 

3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Tali norme promuovono il tecnico ortopedico come professionista sanitario atrribuendogli compiti prima negati e mettendolo in relazione con le altre figure del procedimento riabilitativo.